La convenzione Italia - Stati Uniti contro la doppia imposizione

Le disposizioni del trattato contro la doppia imposizione America - Italia non creano un nuovo trattamento fiscale dei redditi

La Convenzione infatti prende in esame i vari tipi di reddito prodotti in America o in Italia da società o persone fisiche residenti negli Stati Uniti o in Italia e determina il trattamento fiscale di tali redditi 
 

Le norme del trattato Italia-America riducono la ritenuta d'imposta in America [che di solito è del 30%] per tutti tipi di reddito [ad esempio dividendi o interessi] nel caso in cui appunto tali redditi siano prodotti in America da soggetti fiscali italiani

Le Aliquote d'Imposta aggiornate sui redditi delle persone fisiche in America

Di seguito riportiamo le aliquote aggiornate in vigore dal 2018 per calcolare le tasse da pagare in America sui redditi delle persone fisiche [dichiarazione dei redditi come singolo "single filer"]
 

Conttateci per fare la dichiarazione dei redditi e pagare le tasse in America


 

              

Scaglioni di
reddito (in USD)

10%

Fino a 9525

12%

Da 9526 a 38.700

22%

Da 38.701 fino a 82.500

24%

Da 82.501 fino a 157.500

32%

Da 157.501 fino a 200.000

35%

Da 200.001 fino a 500.000

37%

Oltre 500.000

La convenzione Italia - Stati Uniti contro la doppia imposizione prende in considerazione tutti i tipi di reddito

Di seguito esaminiamo solo alcuni di queste tipologie di reddito ovvero quelle che più si attagliano alle attività di impresa.

Come sempre, tratteremo la materia del trattamento fiscale dei redditi dal punto di vista di una azienda italiana [controllante] che ha deciso per l’apertura di una società negli Stati Uniti [corporation]. L’azienda italiana possiede la corporation americana al 100%.
 

Articolo 5. Il concetto di Stabile Organizzazione negli Stati Uniti

Rimandiamo a quanto già scritto su altre pagine del sito di Exportusa, e segnatamente: 

Stabile organizzazione d’impresa negli Stati Uniti. ETB - Engaged in Trade or Business


** Importante **

La convenzione Italia - Stati Uniti contro la doppia imposizione vincola la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America ma solo a livello federale. In altre parole solo il governo federale degli Stati Uniti è tenuto a rispettare la convenzione non i vari stati che formano la federazione. 

Ciò premesso, molti stati, come ad esempio il Massachusetts, riconoscono i trattati federali. In questi casi si applicano anche alle dichiarazioni dei redditi statali le norme del trattato Italia-America contro la doppia imposizione.
**
 

Il concetto di Stabile Organizzazione a livello dei singoli stati USA

In termini pratici questo vuole dire che, ad esempio, lo Stato di New York potrebbe determinare autonomamente che una società ha un stabile organizzazione negli Stati Uniti, nello Stato di New York, e deve quindi fare e presentare la dichiarazione dei redditi nello Stato di New York e pagare le tasse nello Stato di New York.

E questo anche se secondo i criteri del Trattato Stati Uniti - Italia contro la doppia imposizione la società in parola non ha una stabile organizzazione negli Stati Uniti intesi come entità federale.

Nel caso appena descritto quindi, la società non deve fare la dichiarazione dei redditi a livello federale e non deve pagare tasse federali ma sarà invece tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi nello Stato di New York e a pagare le tasse allo Stato di New York nei limiti dei redditi di impresa prodotti nello Stato di New York.

Nel fare la dichiarazione dei redditi per lo Stato di New York, le tasse pagate in Italia diventeranno una componente di costo [quindi sono considerate un costo deducibile e non già una detrazione di imposta]

Pubblicheremo presto un articolo sul concetto di "nexus" a livello di stato, ovvero sui criteri che servono a determinare se esista stabile organizzazione a livello di stato [New York, Florida, California, Texas, etc.] nel caso di una società italiana che vende negli Stati Uniti d'America.  Alcuni stati, come ad esempio il Massachusetts, riconoscono il trattato Italia America contro la doppia imposizione. In questo caso le norme del trattato regolano anche la tassazione nello stato.
 

Articolo 5. Elementi Costitutivi di una Stabile Organizzazione negli Stati Uniti

Questo articolo della Convenzione è scritto molto bene perché dà indicazioni chiare e precise su cosa è considerato una "Stabile Organizzazione" Quindi, generalmente parlando costituisce Stabile Organizzazione:

Non è invece considerata Stabile Organizzazione negli USA:

Articolo 10. Dividendi

Se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che ha posseduto:

allora il pagamento del dividendo è soggetto ad una ritenuta di imposta del 5% [del 15% in ogni altro caso] 

Esempio: 

Siete una azienda italiana, tipicamente una azienda produttrice, e avete provveduto ad aprire una società corporation negli Stati Uniti per importare e vendere i vostri prodotti in America. Normalmente nel caso delle aziende italiane nostre clienti la corporation è controllata al 100% dall’azienda italiana, [dalla casa madre per usare un termine improprio ma che chiarisce l’idea.] Alla fine dell’anno la vostra società americana ha conseguito degli utili e dichiarate e pagate un dividendo.

All’atto del pagamento del dividendo a favore della controllante italiana, la corporation americana trattiene un 5% a titolo di ritenuta d’imposta. Da tenere presente che in assenza di convenzione contro la doppia imposizione la ritenuta d’imposta applicata dagli Stati Uniti sul pagamento dei dividendi sarebbe stata del 30%.

Dividendi pagati da società americana a beneficiari italiani -  Eccezione

Su questa pagina potete trovare informazioni sulla tassazione in Italia dei dividendi di provenienza estera [percepiti da società americane in questo caso]



Articolo 11. Interessi

Il trattato Italia - America contro la doppia imposizione riduce dal 30% al 10% la ritenuta d’imposta applicata dagli Stati Uniti sul pagamento di interessi da una corporation americana ad un beneficiario italiano [la azienda italiana controllante nel nostro caso]
 

Articolo 16.  Amministratore società in America - Compensi e gettoni di presenza 

Questo è quanto recita l’articolo 16 della convenzione:

“ Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione [..] di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato."

Tradotto in un linguaggio più semplice, vuole dire che la persona fisica italiana, soggetto fiscale italiano, che opera come amministratore delegato della corporation americana paga le tasse in America per i compensi che la corporation gli paga per tale attività. Sempre che gliene paghi visto che non è obbligatorio per una corporation pagare compensi agli amministratori della società. In seguito, tali redditi vanno riportati anche nella dichiarazione dei redditi in Italia dove con il meccanismo dei crediti di imposta si detraggono le tasse già pagate in America e, sulla differenza, si pagheranno le tasse in Italia.

Su questa pagina potete trovare Informazioni sulla responsabilità degli amministratori di società negli USA
 

Articolo 14. Professioni indipendenti - Prestazione di servizi

Il reddito derivante dalla prestazione di servizi di un consulente o di un professionista italiano che svolge una attività, tipicamente che svolge una consulenza, negli Stati Uniti e tassata in Italia a meno che il consulente / professionista non abbia una stabile organizzazione negli Stati Uniti d’America.

Nel caso in cui il consulente / professionista italiano disponga di una stabile organizzazione negli Stati Uniti, allora dovrà pagare le tasse in America per la parte di reddito attribuibile a tale stabile organizzazione negli Stati Uniti [il cosiddetto ECI - Effectively Connected Income]

Qui è interessante notare che se la stabile organizzazione in America permette lei al professionista / consulente italiano di realizzare redditi in Italia, anche tali redditi sono tassabili in America in quanto attribuibili materialmente alla stabile organizzazione in America: una clausola di attrazione del reddito a cui prestare molta attenzione.
 

Visti di lavoro per gli Stati Uniti: Norme Fiscali e Norme Immigration

Ultima notazione MOLTO importante. Il trattato contro la doppia imposizione tra Italia e Stati Uniti regola la sola disciplina fiscale e la tassazione dei redditi prodotti in America da soggetti fiscali italiani. Non si occupa per nulla invece di visti, permessi di lavoro per gli Stati Uniti o immigration, ovvero delle leggi che regolano il rilascio dei visti ed i permessi di lavoro necessari per un cittadino italiano [il consulente / professionista in questo caso] che deve svolgere la propria attività negli Stati Uniti.

Nulla deve essere derivato in maniera induttiva dalle norme fiscali e da quelle relative alla tassazione in America dei redditi prodotti da cittadini italiani per ciò che riguarda materi -  quella dei visti e dei permessi di lavoro - che è invece esclusiva competenza delle norme dell'Immigration americana su visti di lavoro gli Stati Uniti.
 

Articolo 15. Lavoro subordinato

Il redditi da lavoro dipendente pagano le imposte nello stato in cui sono prodotti. Per cui mettiamo il caso che avete deciso di aprire una società negli Stati Uniti, che avete poi ottenuto un visto E2 Investitore, e che la vostra corporation americana in forza del visto da investitore ottenuto vi abbia assunto a libro paga. In questo caso pagate le tasse solo in America per i redditi da lavoro dipendente prodotti negli Stati Uniti.

Su questa pagina potete trovare informazioni sulla struttura della busta paga dei lavoratori dipendenti in America
 

Accordo di Totalizzazione Italia - America

Da notare che in virtù dell'accordo di totalizzazione tra Italia  e Stati Uniti, il dipendente può scegliere se farsi pagare i contributi previdenziali in America o in Italia indifferentemente. La prativa va gestita con l'ufficio INPS di riferimento in Italia. Al momento della pensione, i contributi versati in Italia e i contributi versati in America vengono accorpati [in pratica non si perde nulla dei contributi versati in America o in Italia durante il periodo di lavoro negli Stati Uniti]
 

Articolo 13. Utili di capitale 

Un soggetto fiscale italiano persona fisica che vende un immobile di sua proprietà [una casa, un appartamento, un palazzo, un ufficio..] sito negli Stati Uniti, paga le tasse negli Stati Uniti se dalla vendita dell’immobile ricava degli utili.

Se però il bene immobile sito negli Stati Uniti è di proprietà di una società italiana con stabile organizzazione negli Stati Uniti, allora i redditi derivanti dalla cessione dell’immobile sono tassati in America. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’immobile è di proprietà di un professionista / consulente [persona fisica] con stabile organizzazione negli Stati Uniti e tale immobile è stato utilizzato per svolgere attività professionali negli Stati Uniti [potrebbe essere il caso, ad esempio, di un avvocato o di un architetto proprietario di un ufficio in America e che opera negli Stati Uniti senza l’apertura di una società americana] 

Da notare che l’articolo 13 si chiude con il paragrafo 4 che recita:

“ 4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Evidente genuflessione a banche, finanziarie, assicurazioni...

 

Articolo 12. Canoni [le royalty..]

Questa disposizione della convenzione Italia - Stati Uniti contro le doppie imposizioni riguarda quelle che anche sulle cime più alte del Tibet vengono chiamate “royalty” [ma che con mussoliniano zelo il legislatore italiano chiama “canoni”..]

Su questa pagina potete leggere un approfondimento sul trattamento fiscale in America dei redditi derivanti da pagamento di royalty.

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