Le imposte di successione negli Stati Uniti

Trattato Italia - Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per provenire le evasioni fiscali in materia d'imposta sulle successioni

Strategie di ottimizzazione fiscale per ridurre o eliminare l'impatto delle tasse di successione in America

Seguendo il link qui sotto, potete visitare la pagina del sito di ExportUSA dedicata alla pianificazione fiscale volta a minimizzare, se non a eliminare, l'effetto della tassazione sulle successioni per gli investimenti in America. Possiamo già anticipare che il Trattato Italia America in tema di successioni [quello di cui trattiamo in questa pagina] è molto favorevole agli investitori italiani e l'Italia è uno dei pochissimi paesi ad avere un trattato di questo tipo così favorevole con gli Stati Uniti.

Per chi fosse interessato alla materia, questa è il link alla pagina del fisco federale americano [IRS] con la lista di tutti i paesi che hanno trattati sulle imposte di succesione con gli USA Invece questo è il link alla pagina del sito di ExportUSA dove si parla di pianificazione fiscale per ridurre l'impatto delle tasse di succesione negli Stati Uniti Come sempre rimaniamo disponibili ad ulteriori chiarimenti e allo scopo invitiamo a contattarci attraverso il nostro form di contatto nel sito.

Imposta di successione [Estate Tax] e imposte ereditarie Inheritance Tax] stato per stato in America

Occorre fare una netta distinzione tra l'imposta di successione che viene prelevata a valere sull'asse ereditario nella sua interezza ovvero su ciò che il testatario ha lasciato agli eredi, e la tassazione delle eredità che invece gravano in capo alla persona che riceve l'eredità ed è rapportata a quanto ricevuto. Solo pochi stati in America ancora adottano una qualche forma di tassazione sulle eredità. Lo stesso dicasi sulle Estate Tax che generalmente, quando sono dovute, sono soprattutto una forma di tassazione federale.

Come già fatto nel caso del Trattato Italia America per evitare la doppia imposizione, anche in questo caso abbiamo modificato il testo della Convenzione tra Italia e Stati Uniti per regolare le imposte di successione in modo da riflettere sol il punto di vista del contribuente cittadino italiano.

Articolo 1 - Convenzione Italia - America sull'Imposta di successione

1. La presente Convenzione si riferisce alle seguenti imposte applicate sui trasferimenti per causa di morte:

2. La presente Convenzione si estende ad ogni altra imposta sull'asse ereditario o sulle successioni, di carattere sostanzialmente analogo, applicata dall'uno o l'altro degli Stati contraenti posteriormente alla data della firma della presente Convenzione.

Articolo 2 - Convenzione Italia - America sull'Imposta di successione

1. Ai fini della presente Convenzione:

2. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte  degli Stati Uniti, ogni termine non altrimenti definito ha, salvo che il contesto non richieda altrimenti, il significato che esso ha secondo le leggi interne degli Stati Uniti.

Articolo 3 - Convenzione Italia - America sull'Imposta di successione

1. Nel caso di successione di persona che, al tempo della morte, era un cittadino italiano domiciliato negli Stati Uniti, il luogo dove ciascuno dei seguenti beni è situato è , ai fini dell'applicazione della imposta e ai fini del credito previsto nell'articolo 5], determinato esclusivamente secondo le seguenti regole:

2. Ai fini di questa Convenzione, la questione se il de cujus, al tempo della morte, era un cittadino italiano domiciliato negli Stati Uniti e se il debitore vi era residente, è risolta in conformità delle leggi vigenti negli Stati Uniti.

Articolo 4 - Convenzione Italia - America sull'Imposta di successione

Gli Stati Uniti, che applicano l'imposta nel caso di un de cujus il quale, al tempo della morte, non era cittadino americano e non era domiciliato in America, ma era cittadino italiano o era domiciliato in Italia:

Articolo 5 - Convenzione Italia - America sull'Imposta di successione

1. Gli Stati Uniti, che applicano l'imposta nel caso di un de cujus che, al tempo della morte, era domiciliato in America o era un cittadino americano concede sulla propria imposta (calcolata senza detrazione per l'imposta applicata dall'Italia) una detrazione per l'ammontare della imposta applicata dall'Italia in relazione ai beni situati in Italia e inclusi, ai fini della tassazione, da entrambi gli Stati, ma per un ammontare non eccedente la quota dell'imposta applicata attribuibile a tali beni.

2. Ai fini di quest'articolo, l'ammontare dell'imposta negli Stati Uniti attribuibile a qualsiasi cespite determinato, è accertato dopo aver tenuto conto di ogni riduzione applicabile o di ogni detrazione d'imposta prevista in qualunque modo, eccetto la detrazione d'imposta autorizzata da questo articolo.

3. Ogni rimborso di imposta, cui si dia luogo per effetto delle disposizioni di questo articolo, è fatto senza corresponsione di interessi sull'ammontare rimborsato.

Articolo 6 - Convenzione Italia - America sull'Imposta di successione

Le competenti Autorità degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtù delle rispettive leggi fiscali) necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione o per prevenire frodi o per applicare disposizioni legali contro le evasioni alle imposte cui la presente Convenzione si riferisce. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica nonchè ai ricorsi concernenti le imposte stesse. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.

Articolo 7 - Convenzione Italia - America sull'Imposta di successione

Ciascuno degli Stati contraenti può riscuotere le imposte, che sono oggetto di questa Convenzione, applicate dall'altro Stato contraente (come se dette imposte fossero applicate da esso stesso) in modo da impedire che le detrazioni o ogni altro beneficio concesso in base alla presente Convenzione vadano a vantaggio di persone che non abbiano diritto a tali benefici.

Articolo 8 - Convenzione Italia - America sull'Imposta di successione

L'Amministratore dell'eredità o gli aventi causa da essa, quando dimostrino che l'azione delle autorità fiscali di uno degli Stati contraenti abbia dato o darà luogo ad una doppia imposizione in contrasto con le disposizioni di questa Convenzione, sono autorizzati a denunciare il fatto allo Stato contraente del quale il de cujus era cittadino al tempo della morte o del quale l'avente causa dalla eredità è cittadino, o se il de cujus al tempo della morte non era cittadino di nessuno degli Stati contraenti o se l'avente causa dall'eredità non è cittadino di nessuno degli Stati contraenti, allo Stata contraente nel quale il de cujus era domiciliato o residente al tempo della morte o nel quale l'avente causa dall'eredità è domiciliato o residente. Se il ricorso è ritenuto fondato, l'autorità competente dello Stato al quale il fatto fu denunziato, prenderà accordi con la autorità competente dell'altro Stato contraente allo scopo di evitare equamente la doppia tassazione in questione.

Articoli 9; 10; 11 - Testo omesso

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Il testo della Convenzione Italia - Stati Uniti per regolare le tasse di successione 
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